Parlamento europeo. I poteri legislativi

Come funziona il processo legislativo del Parlamento europeo?

Un membro del Parlamento europeo, che lavora in una delle commissioni parlamentari, redige una relazione su una proposta di “testo legislativo” presentata dalla Commissione europea, l’unica istituzione abilitata ad avviare una legislazione. La commissione parlamentare vota su questa relazione e, eventualmente, la modifica. Quando il testo è stato rivisto e adottato in plenaria, il Parlamento ha adottato la sua posizione. Questo processo viene ripetuto una o più volte, in base al tipo di procedura e al raggiungimento o meno di un accordo con il Consiglio.

Nell’adozione di atti legislativi, viene fatta una distinzione tra la procedura legislativa ordinaria (codecisione), che pone il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio, e le procedure legislative speciali, che si applicano solo in casi specifici in cui il Parlamento ha solo un ruolo consultivo .

Per alcune questioni (ad esempio, la tassazione), il Parlamento europeo fornisce solo un parere consultivo (la “procedura di consultazione”). In alcuni casi il trattato prevede che la consultazione sia obbligatoria, essendo richiesta dalla base giuridica e che la proposta non possa acquisire forza di legge a meno che il Parlamento non abbia espresso un parere. In questo caso il Consiglio non ha il potere di prendere una decisione da solo.

La procedura legislativa ordinaria attribuisce lo stesso peso al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione  europea su una vasta gamma di settori (ad esempio, governance economica, immigrazione, energia, trasporti, ambiente e tutela dei consumatori). La grande maggioranza delle leggi europee è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

La procedura di codecisione è stata introdotta dal Trattato di Maastricht sull’Unione europea (1992) ed è stata ampliata e resa più efficace dal trattato di Amsterdam (1999). Con il trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 ° dicembre 2009, la procedura legislativa ordinaria rinominata è diventata la principale procedura legislativa del sistema decisionale dell’UE.

Consultazione

Il Parlamento europeo può approvare o respingere una proposta legislativa o proporre emendamenti. Il Consiglio non è giuridicamente obbligato a tenere conto del parere del Parlamento ma, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, non può prendere una decisione senza averla ricevuta.

All’inizio, il trattato di Roma del 1957 conferì al Parlamento un ruolo consultivo nel processo legislativo; la Commissione ha proposto e il Consiglio ha adottato una legislazione.

L’Atto unico europeo (1986) ei trattati di Maastricht, Amsterdam, Nizza e Lisbona hanno successivamente esteso le prerogative del Parlamento. Ora può co-legiferare su un piano di parità con il Consiglio in una vasta maggioranza di settori (cfr. Procedura legislativa ordinaria) e la consultazione è diventata una procedura legislativa speciale (o anche una procedura non legislativa) utilizzata in un numero limitato di casi.

Questa procedura è ora applicabile in un numero limitato di settori legislativi, come le esenzioni sul mercato interno e il diritto della concorrenza. È richiesta anche la consultazione del Parlamento, come procedura non legislativa, in cui sono stati adottati accordi internazionali nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Consenso

Precedentemente noto come procedura di parere conforme, è stato introdotto dall’Atto unico europeo del 1986 in due settori: accordi di associazione e accordi che disciplinano l’adesione all’Unione europea. Il campo di applicazione della procedura è stato esteso da tutte le successive modifiche dei trattati.

Come procedura non legislativa, si applica di solito alla ratifica di alcuni accordi negoziati dall’Unione europea, o è applicabile in particolare nei casi di grave violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea (TUE) o per l’adesione di nuovi membri o accordi dell’UE per il ritiro dall’UE. Come procedura legislativa, deve essere utilizzato anche quando viene adottata una nuova legislazione sulla lotta alla discriminazione e ora conferisce al Parlamento europeo anche un veto quando viene applicata la base giuridica generale sussidiaria in linea con l’articolo 352 del TFUE.

Altre procedure legislative

Accanto alle principali procedure legislative, esistono altre procedure condotte in Parlamento in settori specifici.

Parere ai sensi dell’articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (unione monetaria) 

La Commissione e la Banca centrale europea elaborano relazioni per il Consiglio sui progressi compiuti nell’adempimento dei loro obblighi in materia di unione economica e monetaria degli Stati membri con deroga. Dopo che il Parlamento ha espresso il suo parere, il Consiglio, sulla proposta della Commissione, decide quali Stati membri Gli Stati con deroga soddisfano le condizioni per l’adozione della moneta unica sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 140, paragrafo 1, del TFUE e concludono le deroghe di tali Stati membri. In questa procedura, il Parlamento vota per gli emendamenti in blocco e non può presentare emendamenti.

Procedure relative al dialogo tra management e lavoro 

Tra gli obiettivi dell’Unione figura la promozione del dialogo tra le parti sociali, in vista della conclusione di accordi e convenzioni. Ai sensi dell’articolo 154 del TFUE, la Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e quindi di presentare Le possibili linee guida del Parlamento per l’azione dell’Unione dopo aver consultato le parti sociali.

Qualsiasi documento della Commissione o qualsiasi accordo tra management e lavoro è deferito alla commissione parlamentare competente. Quando la direzione e il lavoro hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente che l’accordo sia attuato da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la commissione competente proposta di risoluzione che raccomanda l’adozione o il rifiuto della richiesta.

Procedure per l’esame di accordi volontari 

La Commissione informa il Parlamento quando intende avvalersi di accordi volontari anziché legislativi. La commissione competente può elaborare una relazione d’iniziativa ai sensi dell’articolo 48. La Commissione informa il Parlamento quando intende concludere un accordo volontario. La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione che raccomanda l’adozione o il rifiuto della proposta e a quali condizioni.

Codificazione 

Per codificazione ufficiale si intende la procedura per abrogare gli atti da codificare e sostituirli con un atto unico. La versione consolidata include tutte le modifiche dall’entrata in vigore della legge. Non contiene alcuna modifica alla sostanza dell’atto. La codificazione aiuta a chiarire la legislazione dell’UE che ha subito frequenti modifiche. La commissione parlamentare competente per gli affari giuridici esamina la proposta di codificazione della Commissione. Se non vi è alcuna modifica della sostanza, si applica la procedura semplificata per l’adozione di una relazione ai sensi dell’articolo 46. Il Parlamento adotta una decisione mediante una votazione unica, senza emendamenti o dibattiti.

Attuazione e disposizioni delegate 

La Commissione può introdurre disposizioni di attuazione per la legislazione esistente. Queste disposizioni sono presentate alle commissioni di esperti degli Stati membri e trasmesse al Parlamento per informazione o controllo. Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento può adottare una risoluzione contraria alla misura, affermando che il progetto di misura di attuazione eccede i poteri stabiliti nell’atto giuridico in questione, non è compatibile con lo scopo o il contenuto dello strumento di base o non lo è rispettare i principi di sussidiarietà o proporzionalità e chiedere alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure o presentare una proposta secondo la procedura legislativa appropriata.

Iniziativa legislativa

La Commissione ha l’iniziativa legislativa. Tuttavia, a norma del trattato di Maastricht rafforzato dal trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha il diritto di iniziativa legislativa che gli consente di chiedere alla Commissione di presentare una proposta.

Programmazione annuale e pluriennale 

In base al trattato, la Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale dell’Unione. Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione prepara il suo programma di lavoro, che è il suo contributo alla programmazione annuale e pluriennale dell’Unione. Il Parlamento europeo collabora già con la Commissione nel processo di elaborazione del programma di lavoro della Commissione e la Commissione terrà conto delle priorità espresse dal Parlamento in quella fase. A seguito dell’adozione da parte della Commissione, è previsto un trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione al fine di raggiungere un accordo sulla programmazione dell’Unione.

Disposizioni dettagliate, compreso un calendario, sono stabilite nell’allegato XIV del regolamento (accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea). Il Parlamento adotta una risoluzione sulla programmazione annuale. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione e sulla risoluzione del Parlamento. Qualora un’istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, è tenuta a notificare alle altre istituzioni i motivi del ritardo ea proporre un nuovo calendario.

Iniziativa ai sensi dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

Sulla base di una relazione di una delle sue commissioni, ai sensi dell’articolo 225 TFUE, il Parlamento, deliberando a maggioranza dei suoi membri, può chiedere alla Commissione di presentare qualsiasi proposta legislativa appropriata. Il Parlamento può, allo stesso tempo, fissare un termine per la presentazione di tale proposta. La commissione parlamentare competente deve prima chiedere l’autorizzazione alla Conferenza dei presidenti. La Commissione può accettare o rifiutare di presentare la proposta richiesta.

Una proposta di atto dell’Unione sulla base del diritto di iniziativa conferito al Parlamento ai sensi dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea può anche essere proposta da un singolo deputato al Parlamento europeo.Tale proposta deve essere presentata al Presidente del Parlamento che la rimette alla commissione competente per l’esame. Può decidere di presentarlo alla plenaria (vedi sopra).

Rapporti di iniziativa 

Nelle aree in cui i trattati conferiscono al Parlamento europeo il diritto di iniziativa, le sue commissioni possono redigere una relazione su un argomento di sua competenza e presentare una proposta di risoluzione al Parlamento. Devono chiedere l’autorizzazione alla Conferenza dei presidenti prima di redigere un rapporto.

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