Gli scontrini telematici sono sotto il faro dell’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione. In particolare le lettere di intento “esterometro” perché il formato della fattura elettronica dovrà consentire di inviare anche i documenti emessi e ricevuti nei confronti di operatori oltreconfine.
Il Ddl di Bilancio riscrive la disciplina delle sanzioni sugli scontrini elettronici ponendo l’accento sulle manomissioni dei registratori telematici e di altre modalità di memorizzazione dei corrispettivi all’agenzia delle Entrate.
In particolare a sanzione del 90% dell’imposta riguarderà tutte le possibili violazioni che si possono verificare (omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.
Queste memorizzazioni non regolari vengono sanzionare nello stesso modo e avranno tutte una sola penalità a relative diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento a carico di commercianti ed esercenti.
Questo vale nei casi in cui l’irregolarità commessa incida sull’Iva da liquidare. Qualora, invece, non vi fosse alcun impatto sull’Iva dovuta, la sanzione diventa fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione. In ogni caso, non sarà più consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
Il regime di multe mira anche a colpire chi vuole modificare dolosamente i nuovi strumenti di registrazione e invio dei dati sulle vendite. Se capitasse un mancato funzionamento dei registratori, che non viene segnalato, la sanzione amministrativa può andare da 250 a 2mila euro. Mentre la penalità da 1.000 a 4mila euro per la mancata installazione di apparecchi per l’emissione di scontrino o ricevuta si applica anche all’omessa applicazione di strumenti e procedure per la trasmissione telematica. E anche in questi casi vale la sanzione per manomissioni o alterazioni da 3mila a 12mila euro.