Legittima Difesa, via libera per Cambiare la Legge. Lega: “Procedere Spediti”

E’ iniziata il viaggio per cambiare la legge sulla legittima difesa con alcune differenze tra i due partiti della maggioranza. Nella giornata in cui in commissione Giustizia a Palazzo Madama vengono avviati cinque ddl e la Lega ricorda che il tema è “una battaglia da sempre”, il Ministro Alfonso Bonafede precisa che non vi sarà alcuna “liberalizzazione delle armi” e il M5s parla di “un’analisi approfondita necessaria” sui testi senza muoversi “sull’onda emotiva”.

Tra i disegni di legge che la commissione deve analizzare c’è quello della Lega, che vuole intervenire sia sull’articolo 52 che sull’articolo 55 del codice penale, che riguarda l’esclusione della punibilità per eccesso colposo, nonché sulla parte del codice che riguarda il furto in abitazione e il furto con strappo.

“Mutuando la legislazione francese  noi portiamo in Italia la presunzione di legittima difesa. Significa che se una persona entra in casa tua armato o comunque contro la tua volontà, qualunque reazione è considerata legittima“.

Ecco alcuni stralci della discussione e del progetto di legge:
La norma dell’articolo 52 del codice penale appare, infatti, insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa. Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la modifica della proporzionalità tra difesa e offesa, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto, piuttosto, perché tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità dell’esimente in esame. Si è perciò fatta avanti nell’opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l’aggredito dalla parte del torto. Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna una modifica all’articolo 52 del codice penale prevedendo, sulla falsariga di un’analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un’abitazione privata ovvero presso un’attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi. Inoltre occorre reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, ed è quindi necessario modificare l’articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e del massimo. In particolare, si prevedono la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente per l’ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro. Al fine di reprimere efficacemente il reato cui al citato articolo 624-bis, è altresì previsto che tutte le circostanze aggravanti – comuni o speciali – applicabili al furto in abitazione o con strappo non possono soccombere rispetto alle circostanze attenuanti. Inoltre, allo scopo di rendere effettive le misure proposte:

a) si modifica, in caso di condanna, l’articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risar- cimento del danno;

b) si prevede l’esclusione dai benefìci stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall’articolo 624-bis del codice penale. Attraverso queste modifiche si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale al quale non si può restare insensibili.

SCARICA IL TESTO COMPLETO ORIGINALE DELLA LEGGE

Lascia un commento