Corte dei Conti: carenze e ritardi nei conti di Enti e partecipate di Roma. Il testo originale

La Corte dei Conti ha esaminato i conti delle partecipate e degli Enti del comune di Roma. Ha richiesto per due volte la presenza della sindaca Virginia Raggi ma lei non ha mai dato la sua disponibilità. Il punto, specialmente in questo momento politico delicato per la vicinanza delle prossime elezioni amministrative, è davvero importante.

Vi proponiamo il testo completo ed originale pubblicato dalla Corte per poter comprendere direttamente e senza “interpretazioni” cosa è stato analizzato e deciso dalla Corte dei Conti.

Alcuni aspetti sono ovviamente chiari e lampanti, come la vetustà dei binari e dei mezzi tramviari ed altri problemi come la gestione dei fondi per Zetema.

Insomma ci sono ampi margini di polemica per i contendenti della Raggi al comune di Roma, ma come sempre dice Scripta Manent, meglio leggere con i propri occhi e farsi un’idea sui documenti e non sulle cose “dette”.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti ha pubblicato il Rapporto sulla gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Roma, approvato con delibera n. 47/2021/GEST.

La diffusione dello strumento societario nel settore pubblico ha assunto, nel tempo,
dimensioni considerevoli presentando, tuttavia, ricorrenti criticità. Si pensi ai riflessi
negativi sugli equilibri del bilancio pubblico derivanti da gestioni societarie in perdita o alla
possibile elusione di regole pubblicistiche realizzata attraverso lo strumento societario. Si
pensi, inoltre, all’incertezza che spesso caratterizza i rapporti reciproci di credito/debito tra
Ente pubblico e società partecipata, con conseguente “tensione” con i principi di veridicità
e attendibilità del bilancio.
” si legge nel testo.


I rapporti tra socio pubblico e soggetto partecipato sono inoltre suscettibili di produrre
contenzioso giurisdizionale, con formazione di ulteriori elementi di incertezza nei rapporti
reciproci e nelle conseguenti rappresentazioni di bilancio.


Per ovviare alle ricorrenti criticità del fenomeno partecipativo, – continua la relazione – innanzi solo
esemplificate, si sono susseguiti nel tempo numerosi interventi da parte del legislatore che,
a partire dalla legge finanziaria n. 244/2007, ha inteso limitare il numero delle
partecipazioni pubbliche, avviando contestualmente una graduale estensione del campo di
applicazione del diritto pubblico al settore delle società partecipate, in modo da promuovere
una sana gestione delle risorse pubbliche e la controllabilità di tali gestioni
.”

Non è superfluo evidenziare che la presenza stessa di partecipazioni societarie
determina una maggiore complessità della contabilità pubblica e possibili tensioni con i
principi di attendibilità e veridicità del bilancio in ragione dei rapporti finanziari reciproci
che si instaurano tra socio pubblico e società partecipata, spesso connotati da elementi di
incertezza – di cui occorre fornire corretta rappresentazione nei rispettivi bilanci – oltre che
da litigiosità.


Proprio al fine di apportare elementi di chiarezza ai richiamati rapporti finanziari
reciproci, oltre che per evitare l’elusione di vincoli di finanza pubblica per il mezzo dello
strumento societario, il D.L. n. 95/2012 ha introdotto la previsione di un allegato
obbligatorio al rendiconto dell’ente pubblico, rappresentato da un prospetto di
riconciliazione contabile asseverato sia dall’organo di revisione del socio pubblico che da
quello del soggetto privato partecipato. La disposizione è oggi confluita nell’art. 11, comma
6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011.


Nella medesima logica di regolazione dei rapporti tra socio pubblico e società
partecipata e, in particolare, per la tutela degli equilibri di bilancio del primo, la legge di
stabilità n. 147/2013 ha introdotto l’obbligo, per l’ente pubblico, di accantonare nel risultato
di amministrazione un importo pari alla perdita di esercizio registrata dalla società
partecipata, proporzionata alla quota di partecipazione, disposizione successivamente
confluita nell’art. 21 del TUSP, emblematica dello stretto collegamento esistente tra gli
andamenti gestionali, rappresentati dal bilancio di esercizio, e il bilancio del socio pubblico.
Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento in materia di
controlli della Corte dei conti sulle partecipazioni societarie, nel prosieguo si procederà ad
un esame complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Roma Capitale,
mediante controllo, ai sensi degli artt. 20 e 24 del TUSP, sui provvedimenti annuali di
ricognizione e razionalizzazione.


Saranno poi analizzate alcune spese di funzionamento delle (sole) società “a controllo
pubblico”, con riferimento ai limiti di spesa previsti per l’organo amministrativo e per il
personale dipendente (art. 11, commi 6 e
7, TUSP).”

Niccolò Giraudo

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