La Consulta è chiamata a discutere e decidere su un problema molto importante: l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario in riferimento agli articoli 3, 27 e 117 della Costituzione ed inoltre viene anche richiamato l’articolo 3 del Cedu, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Articolo 27 Costituzione italiana
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.
Articolo 3 Cedu
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.
Chi ha richiesto la decisione della Consulta?
L’esposto è dell’avvocato Giovanna Beatrice Araniti, difensore di Salvatore Francesco Pezzino (condannato all’ergastolo per omicidio volontario).
Salvatore Francesco Pezzino, mafioso di Partinico, in provincia di Palermo. Condannato per mafia e omicidio, ha trascorso in totale 30 anni da carcerato: nel 1999 aveva ottenuto la semilibertà, salvo poi perderla nel 2000 quando era finito sotto accusa di nuovo per altri reati.
Cosa vorrebbe Pezzino?
I ricorrenti vorrebbero che si modificasse, o cancellasse completamente il sistema di ergastolo ostativo. Cos’è?
Ostativo è uno status particolare di quei detenuti (non necessariamente ergastolani) che si trovano ristretti in carcere a causa di particolari reati classificati efferati dall’ordinamento giuridico italiano: associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.), associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), ecc. i quali ostacolano la concessione dei benefici sopraelencati. I detenuti all’ergastolo ostativo (in maggioranza condannati per omicidi legati alla mafia) possono rientrare nel regime normale solo nel caso che essi diventino collaboratori di giustizia (i cosiddetti pentiti).
Il punto della collaborazione
Sostanzialmente tutto sta nel capire come si può valutare il ravvedimento e il reintegro nella società di un detenuto. Parliamo di ravvedimento personale e morale?
Come molti costituzionalisti e penalisti hanno puntualizzato se si rientra nelle prerogative morali non si può ottenere una prova di un ravvedimento senza che si mettano in atto fatti.
La richiesta di collaborare con la giustizia, nel 4 bis, e specificamente nell’ambito mafioso è un atto preciso, una dimostrazione con i fatti che si vuole cambiare vita, che si è capito cosa si è fatto (a prescindere dal fatto morale personale che rimane insondabile) e quindi si vuole porre rimedio.
La scelta di parlare, di collaborare, in ambito mafioso rende praticamente impossibile “tornare indietro”, non è possibile per chi fa questo passo ritornare nell’ambito mafioso. Spesso questo mette in pericolo anche i familiari del collaboratore al di fuori del carcere. E’ un atto imprescindibile per diventare un detenuto “normale”.
Come si può altrimenti definire che un boss mafioso o anche solo un affiliato abbia cambiato vita?
Sorge quindi la domanda: ad un detenuto “normale” è richiesta una prova per ottenere i benefici in presenza di ergastolo non ostativo? ovvero, davanti ad un omicida, non legato alla mafia, chi determina il cambiamento della persona e quindi, a patto di aver scontato un termine della pena, concede determinati benefici? Non è richiesta nessuna collaborazione, è stato condannato e l’ergastolano passa i suoi anni in carcere. Quindi perché un mafioso dovrebbe essere diverso da un ergastolano comune e mettere in atto azioni non richieste ad altri?
Come indicato da alcuni costituzionalisti: Al condannato non viene richiesto di violare il principio secondo cui nessuno può essere indotto all’autoincriminazione (nemo tenetur se detegere), consistendo la collaborazione, ai sensi dell’art. 58 ter ord. penit., nell’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero nell’aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. D’altra parte, il rifiuto di muovere accuse a carico di terzi (carceratus tenetur alios detegere) potrebbe costituire un ulteriore elemento a sostegno del mancato distacco dalla consorteria criminale.
La questione non è solo legata al fatto “mafioso” ma al problema di chi deve garantire e decidere la presenza di un ravvedimento o meno.
Infatti, in assenza dell’ergastolo ostativo, a decidere se un detenuto per mafia sia cambiato o abbia iniziato un processo di ravvedimento dovrebbe essere il Giudice di sorveglianza il quale a questo punto porrebbe in atto una “parzialità” di giudizio. E su quali termini potrebbe porre il proprio giudizio? Solamente sulla buona condotta?
E’ un problema molto complesso che va sicuramente estrapolato dal ricordo di Falcone e Borsellino. E’ richiesta in questo caso una fredda disamina dei fatti.
La libertà dell’apparato giudiziario italiano
Una nota va fatta, positiva, rispetto a tutto il sistema italiano. E dobbiamo ripercorrere in questo la storia dell’avvocato difensore Giovanna Beatrice Araniti. L’avvocatessa è figlia del boss Santo Araniti che negli anni settanta diventa santista e fece parte della Massoneria. Fu un alleato chiave dei De Stefano nella guerra proprio contro Tripodo, (prima guerra di ‘Ndrangheta).
Nel 1990 fu condannato a 9 anni per traffico di stupefacenti e successivamente condannato all’ergastolo per l’omicidio del 1989 di Lodovico Ligato, ex capo delle ferrovie dello stato.
Venne arrestato il 24 maggio 1994 a Roma e incarcerato con il 41 bis. Al momento dell’arresto aveva in tasca un telefono cellulare intestato al Capo Vice Delegazione del Vertice G7 presso la Farnesina. Dal novembre 2008 viene tolto da quel regime carcerario.
Perché questo escursus sul padre dell’avvocatessa? Per rimarcare quanto la nostra società e il nostro sistema sia scevro da “ghettizzare” le persone per appartenenza a famiglie complicate. L’essere figlia di una figura di questo spessore negativo non ha impedito una carriera di tutto rispetto e un avanzamento professionale completo. Non è da poco in un mondo che spesso condanna senza troppi problemi e senza alcuna sentenza.
Le reazioni politiche
Molte le reazioni delle personalità politiche su questo fatto.
Alice Salvatore, Presidente del Buonsenso:”Il fatto che oggi si rimetta in discussione l’ergastolo ostativo per i boss mafiosi pare in perfetta continuità col depotenziamento del carcere duro, con l’improvvida scarcerazione di boss mafiosi ‘causa COVID’ e con tutte le misure volute da chi scrisse la trattativa Stato-Mafia. A voler leggere questi episodi, a partire dagli attentati a Falcone e Borsellino, sorge spontanea la domanda: chi sta realmente governando l’Italia da almeno 30 anni a questa parte?”
“Consentire a un mafioso ergastolano che non abbia mai intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia di godere di permessi premio sarebbe un clamoroso arretramento nella lotta a Cosa nostra“. È il commento di Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci e presidente della Fondazione Falcone.
Sulla questione interviene anche Salvatore Borsellino, che invece è il fratello di Paolo e che giudica la posizione dell’avvocatura dello Stato come una “resa incondizionata”, il “pagamento di una cambiale sulla trattativa” e una “diretta conseguenza del cambio di governo. Con il ministro Bonafede e con il governo Conte non sarebbe mai avvenuto”. Quando si era costituita, su input del precedente esecutivo, l’avvocatura dello Stato aveva chiesto più di considerare inammissibile o infondata la richiesta della Cassazione, cioè quella di dichiarare incostituzionale la norma che vieta ai condannati al fine pena mai per fatti di mafia e terrorismo di accedere alla liberazione condizionale se non collaborano con la magistratura.
“L’avvocatura dello Stato rinuncia a rivendicare la legittimità dell’ergastolo ostativo comminato ai mafiosi. Un pessimo segnale nella lotta alla mafia e alle organizzazioni criminali che perseguono l’agognato obiettivo di polverizzare il regime di carcere duro sin dalla stagione delle sanguinarie stragi del 1992 – 1994. Lavoreremo in parlamento perché si eviti in ogni modo che si aprano le porte dei carceri ai mafiosi. Nessun cedimento nella lotta dura alle organizzazioni criminali mafiose in nome della retorica dei benefici, tanto più se le sollecitazioni pervengono da sentenze europee che sconoscono gravità, profondità, violenza e diramazione del fenomeno mafioso”.
Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro, deputato di FdI e responsabile giustizia.
Quando troppo garantismo diventa impunità
Per concludere questa breve disamina del problema possiamo affermare che abbiamo un problema: uno Stato debole.
La decisione dell’avvocatura dello Stato di non opporsi, in pratica, alla decisione di cambiare lo status di ergastolo ostativo per i reati di mafia è una evidente mancanza decisionale del governo, della politica in generale. Si pongono tanti quesiti sotto l’aspetto giuridico, costituzionale, è giusto averli e ancora di più discuterli ma certamente non dovrebbe essere una prerogativa di altri gestire e decidere come una nazione risponde alla violenza, alla mercificazione e al tentativo destabilizzatore della mafia.
Lo Stato ha risposto in modo proporzionato alla violenza e al dilagare della mafia negli anni delle grandi stragi, della lotta senza quartiere tra Stato e mafia che portò, purtroppo, all’uccisione barbara di Falcone prima e Borsellino poi e anche di tanti altri servitori dello Stato che sono stati uccisi perché ostacolo alle mire espansionistiche mafiose. L’ergastolo ostativo, nella convinzione di chi scrive, è una forma normalissima di risposta ad un tipo specifico di delitto. L’ostativo lotta direttamente contro il sistema mafioso e non intacca minimamente la giusta pena o la capacità del detenuto di rimediare, di capire i suoi errori. Se una persona è onesta ed è conoscenza di un reato cosa fa? Denuncia.
Ed è questo che viene chiesto al detenuto per mafia. Nulla di più.