Corte Ue: le lezioni di guida non sono esentate dall’Iva

L’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto istruzione specialistica che non ha, di per sé, lo stesso valore della trasmissione di conoscenze e competenze riguardanti un insieme ampio e approfondito di materie. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione previsto dall’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112 (C-449/17).

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul ricorso proposto da una società tedesca in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di Iva relative all’esenzione delle prestazioni attinenti l’insegnamento della guida automobilistica per l’ottenimento della patente.

Il procedimento e la questione pregiudiziale
La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società tedesca esercente attività di scuola guida avverso il rifiuto dell’Amministrazione fiscale tedesca di riconoscere l’esenzione Iva per le lezioni di scuola guida volte al conseguimento dell’abilitazione alla guida di veicoli per le categorie B e C1.
A parere della società, tali prestazioni rientrano nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” che l’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112 esenta dal tributo perché considerate attività di interesse pubblico.

Di parere contrario, invece, l’ufficio delle imposte che ha negato il diritto all’esenzione perché l’insegnamento pratico della guida “non rappresenterebbe una componente necessaria né auspicata di un insegnamento siffatto”.
Il ricorso, respinto in sede di prime cure, è giunto dinanzi al giudice del rinvio che, alla luce del diritto nazionale, ha negato il diritto all’esenzione, pur riconoscendo che dette attività potessero rientrare nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi del citato articolo 132 della Direttiva 2006/112. Il giudice, tuttavia, ha mostrato riserve circa il soddisfacimento delle ulteriori condizioni richieste ai fini dell’esenzione, ossia l’assimilazione della società a un “organismo riconosciuto come avente finalità simili agli enti di diritto pubblico” e che le sue attività potessero essere considerate come “lezioni impartite da insegnanti a titolo personale”.
Il giudice nazionale ha così deciso di sospendere il procedimento e chiedere alla Corte di giustizia europea di esprimersi sulle summenzionate questioni.

Sulla questione pregiudiziale
In primo luogo, la Corte ha dovuto chiarire se l’insegnamento teorico e pratico impartito da una scuola guida, finalizzato all’ottenimento da parte dei partecipanti ai corsi delle patenti di guida, possa rientrare nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, necessario affinché tali prestazioni possano essere considerate esenti ai fini Iva. A tal riguardo l’articolo 132 della Direttiva 2006/112 prevede specifiche esenzioni dirette a favorire alcune attività considerate di interesse pubblico, specificamente indicate e descritte nella norma.

Come regola generale di interpretazione la Corte ha ribadito il principio per cui tutte le esenzioni, in quanto deroghe al principio generale di riscossione dell’Iva, devono essere interpretate in senso restrittivo, senza per questo privarle dei loro effetti.
Ciò detto, nel silenzio della norma comunitaria, la Corte ha cercato di circoscrivere il concetto di “insegnamento scolastico o universitario”, intendendosi per esso qualsiasi attività volta alla trasmissione di conoscenze o di competenze in un contesto ampio e diversificato di materie e diretta all’approfondimento e allo sviluppo di tali aspetti in seno agli allievi e agli studenti.
Inoltre, è necessario che le attività di insegnamento scolastico o universitario non abbiano carattere meramente ricreativo, ossia che “l’istruzione sia impartita nell’ambito delle scuole o delle università”.
Di conseguenza, a parere degli eurogiudici l’insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola guida non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto insegnamento specialistico “che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.

Da qui la conclusione che le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione, ma devono essere considerate come prestazioni imponibili ai fini Iva.

Il principio
Alla luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di giustizia europea ha espresso il seguente principio di diritto: “la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida”.

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