Dichiarazione Iva omessa/anomala Il Fisco avvisa e suggerisce i rimedi

È ormai da tempo in atto un cambiamento culturale del rapporto tra Amministrazione finanziaria e cittadino, attraverso un sistema fiscale che incentivi la collaborazione e faciliti l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
È questa la ratio delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014, secondo cui l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni in suo possesso dalle quali emergono omissioni o anomalie riguardanti le dichiarazioni fiscali, in modo che gli interessati possano rimediare o spiegare le irregolarità riscontrate.
In relazione alle dichiarazioni Iva 2017 relative all’anno d’imposta 2016, il provvedimento del 3 maggio 2017 individua le modalità con cui l’Agenzia comunica agli interessati le incongruenze rilevate e rende disponibili i dati a contribuenti e Guardia di finanza.

In particolare, destinatari delle comunicazione sono i soggetti che, secondo le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, hanno: partita Iva attiva; presentato la dichiarazione 2016 (relativa al periodo d’imposta 2015); omesso la dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016) oppure presentato la dichiarazione 2017 compilando il solo quadro VA del modello.

Contenuti e mezzi
Le lettere di allerta, precisa il provvedimento, contengono:

  • il codice fiscale e le indicazioni anagrafiche del contribuente
  • l’identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta
  • la dichiarazione Iva 2016
  • la dichiarazione Iva 2017 (se presente in Anagrafe tributaria)
  • il protocollo e la data di invio delle due dichiarazioni trasmesse.

L’amministrazione, inoltre, nel caso in cui non risulti pervenuta la dichiarazione 2017, avverte del fatto il contribuente ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017.

La comunicazione arriva ai destinatari tramite Pec, ma è anche consultabile all’interno del proprio “Cassetto fiscale”.

La parola passa al contribuente per chiedere, spiegare, rimediare
Continua la linea diretta tra Fisco e contribuente. Quest’ultimo, infatti, ricevuto l’avvertimento, può chiedere, con le modalità indicate nella comunicazione, maggiori informazioni sui rilievi emersi oppure segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciute che motivano le anomalie.

Se la segnalazione di omessa dichiarazione è fondata, la violazione è ancora ravvedibile, provvedendo all’adempimento entro 90 giorni dal 28 febbraio 2017 (data entro la quale il modello andava presentato) e pagando le sanzioni in misura ridotta.

Invece, nell’ipotesi in cui sia stato compilato soltanto il quadro VA, i contribuenti possono regolarizzare la loro posizione avvalendosi della rinnovata disciplina del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), che prevede la riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda del tempo trascorso tra la commissione della violazione e l’intervento correttivo.
I destinatari delle comunicazioni per la compliance, infatti, possono dare seguito agli alert del Fisco, usufruendo dei benefici descritti, anche se la violazione è stata già constatata o nel caso in cui siano iniziati, nei loro confronti, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui hanno avuto formale conoscenza.
Le soluzioni “scontate” non possono, invece, essere applicate dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzato o formale.

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